IL TRIBUNALE Nella causa iscritta al n. 63020 r.g. dell'anno 2001 promossa da: Agripacking S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, viale Regina Margherita, 262, presso lo studio dell'avv. Nicola Giancaspro che la rappresenta e difende anche disgiuntamente con gli avv. G. Dore e A. De Giudici del foro di Cagliari, giusta procura a margine dell'atto di citazione; Nei confronti di: Sarda Express S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma,via Gregorio VII n. 396, presso lo studio dell'avv. A. Giuffrida che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di risposta; Ha emesso la seguente ordinanza. Agripacking S.r.l. con atto di citazione notificato il 4 ottobre 2001 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 8963 emesso dal Tribunale di Roma il 7 giugno 2001 in favore della Sarda Express S.r.l. per l'importo di L. 43.068.912, oltre interessi legali e spese di procedura. La somma oggetto del decreto ingiuntivo e' il saldo del corrispettivo che Sarda Express, quale vettore, chiede ad Agripacking per prestazioni di trasporto intermodale (terrestre e marittimo) eseguite nel periodo dal 1 aprile 1998 al 2 agosot 2000, avendo Agripacking corrisposto compensi inferiori ai minimi inderogabili delle tariffe obbligatorie istituite dalla legge n. 298/1974 e successive modifiche, come da fatture emesse dalla ricorrente per un imponibile complessivo di L. 89.150.000, al netto di i.v.a., mentre la somma da corrispondere avrebbe dovuto essere, sulla base delle tariffe in vigore, di L. 125.040.760, sempre al netto di i.v.a. Sono altresi' oggetto di ingiunzione gli interessi legali maturati sulla somma suddetta dal 40o giorno dal ricevimento delle singole fatture, ex art. 11 d.m. 18 novembre 1982. Il decreto ingiuntivo e' stato munito della clausola di provvisoria esecutivita', sul presupposto, tra gli altri, del visto tariffario sui conteggi da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione ottenuto dalla ricorrente ex art. 4 legge n. 162/1993. A fondamento dell'opposizione Agripacking deduce: l'inesistenza del visto ex art. 4 legge n. 162/1993, perche' rilasciato in difetto dei presupposti di legge (emissione di lettere di vettura integrative e fatture per le somme integrative richieste) e in forma diversa da quella prevista dalla circolare ministeriale n. 1867/1994; la nullita' del contratto di trasporto perche' non stipulato in forma scritta ex art. 26 legge n. 298/1974 con conseguente inapplicabilita' del sistema di tariffe a forcella; la incompatibilita' con le norme comunitarie (artt. 5, 85, 92, 93 Trattato, nonche' Regolamento CE n. 4058/89) del sistema di tariffe minime obbligatorie, e del detto sistema interpretato nel senso che la tariffa minima sia obbligatoria anche nel caso di violazione da parte del vettore degli obblighi di informazione del mittente e del destinatario; la erronea applicazione ai trasporti eseguiti dei criteri tariffari di legge e quindi l'erroneita' nel merito dei conteggi. L'opponente conclude chiedendo la sospensione della provvisoria esecutivita' del decreto ingiuntivo opposto e la revoca dello stesso. Si e' costituita in giudizio la Sarda Express la quale contrasta tutte le eccezioni di controparte, rilevando, in ordine alla eccezione di nullita' del contratto ex art. 26 legge n. 298/1974, che la questione deve ritenersi superata in conseguenza della interpretazione autentica della norma data dal d.l. n. 256/2001, convertito nella legge n. 334/2001, nel senso di escludere la obbligatorieta' della forma scritta al fine della validita' del contratto. La Sarda Express chiede quindi in via preliminare il rigetto della istanza di sospensione della provvisoria esecutivita' del decreto ingiuntivo opposto e nel merito il rigetto dell'opposizione. Alla prima udienza di comparizione delle parti l'opponente ha rilevato che l'art. 3 legge n.334/2001 e' oggetto di piu' ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 77 Cost. ed ha sollevato a sua volta la questione di illegittimita' della norma; all'udienza ex art. 183 c.p.c. Agripacking ha ribadito l'eccezione, insieme alla domanda di sospensione della provvisoria esecutivita' del decreto ingiuntivo. L'opposto ha contestato l'eccezione e l'istanza ex art. 649 c.p.c. ed ha chiesto assegnazione dei termini di cui all'art. 183 ultimo comma c.p.c. Il giudice si e' riservato di provvedere con separata ordinanza. Sciolta quindi la riserva presa all'udienza suddetta, si osserva quanto segue. La prima, in ordine logico, delle questioni preliminari poste da parte opponente e' quella relativa al contrasto con il Trattato di Roma del sistema di tariffe minime obbligatorie, e del detto sistema interpretato nel senso che la tariffa minima sia obbligatoria anche nel caso di violazione da parte del vettore degli obblighi di informazione del mittente e del destinatario. Sulla questione della compatibilita' della normativa nazionale disciplinante le tariffe a forcella con il Trattato C.E., si e' gia' pronunciata la Corte di Giustizia CEE con le sentenze n. 12/1982, n. 694/1995 e n. 697/1998, citate da parte opposta, nelle quali si afferma che il contrasto non sussiste in quanto il sistema delle tariffe a forcella ha la funzione di prevenire l'abuso di posizione dominante o la concorrenza rovinosa in conformita' ai principi di equilibrio nella concorrenza e lealta' negli scambi garantiti dalla Comunita'. Per tali ragioni si deve ritenere quindi ex art. 187 c.p.c. che tutte le dedotte incompatibilita' della normativa nazionale del settore autotrasporti con la normativa comunitaria possano essere utilmente decise unitamente al merito della causa. Quanto alla dedotta illegittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 77, Cost., dell'art. 3 legge n. 334/2001, di conversione del d.l. n. 256/2001, la questione sollevata dall'opponente e' certamente rilevante, poiche' il contratto di trasporto per cui e' causa non e' stato concluso per iscritto, e quindi il giudizio sulla validita' o meno del contratto, e della conseguente applicabilita' o meno del regime tariffario obbligatorio, non puo' prescindere dall'applicazione della norma suddetta. L'art. 3 cit., recita "l'ultimo comma dell'art. 26 della legge 6 giugno 1974 n. 298, come modificato dall'art. 1 del decreto legge 29 marzo 1993 n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 27 maggio 1993 n. 162, si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonche' la conseguente nullita' del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorieta' della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'art. 1678 c.c., ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta". A sua volta l'ultimo comma dell'art. 26 legge n. 298/1974, aggiunto dalla legge n. 162/1993, di conversione del d.l. n. 82/1993, recita: "ai fini di cui al presente articolo, al momento della conclusione del contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, a cura di chi effettua il trasporto, sono annotati nella copia del contratto di trasporto da consegnare al committente, pena la nullita' del contratto stesso, i dati relativi agli estremi dell'attestazione di iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi rilasciati dai competenti comitati". Tale norma e' sempre stata oggetto di interpretazione uniforme da parte della giurisprudenza, come previsione della forma scritta quale requisito di validita' del contratto di autotrasporto cose per conto terzi, con conseguente inapplicabilita' del regime tariffario ai contratti stipulati in forma orale (Pretore Torino 30 dicembre 1997 Ital S.r.l./Fodera'; Pretore Firenze 6 novembre 1997 Fin Al /Ravot). Tale interpretazione non e' in contrasto con l'art. 1350 c.c., in quanto e' riconducibile al n. 13 dell'art. 1350 cit. che chiude l'elencazione attraverso il rinvio a "gli altri atti specialmente indicati dalla legge". L'art. 3 legge n. 334/2001, prevede, con effetto retroattivo in conseguenza della dichiarata funzione interpretativa, che nella stipulazione di un contratto di autotrasporto cose per conto terzi le parti possano adottare indifferentemente la forma orale o scritta, ma, soltanto in quest'ultimo caso, il contratto non sara' valido se non contiene "l'indicazione dei dati relativi agli estremi dell'attestazione di iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi rilasciati dai competenti comitati". E' evidente la ingiustificata disparita' di trattamento tra le parti dei contratti scritti ed orali, e la contraddittorieta' intrinseca di una norma che prevede una sanzione, quella della nullita' del contratto, per l'inosservanza di formalita' la cui adozione e' tuttavia rimessa alla libera scelta delle parti. Ne' si possono condividere le considerazioni di parte opposta, secondo le quali, dal momento che la finalita' dell'art. 26 legge n. 298/1974 e' solamente quella di evitare e reprimere il fenomeno dell'abusivismo nel settore degli autotrasporti, le formalita' richieste dall'ultimo comma dell'art. 26 cit. sono sostituite, per i contratti stipulati in forma orale, dall'obbligo del vettore di informare la controparte comunicandole gli estremi dell'attestazione di iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi. Infatti la prescrizione di un requisito formale, sanzionata dalla nullita' contrattuale, non e' equiparabile ad un obbligo di informazione che puo' essere assolto in qualunque modo e in qualunque modo provato, sicche' ne deriva disparita' di trattamento dei contraenti nelle due ipotesi, di contratto scritto o orale. Infine, in difetto di contrasto giurisprudenziale nell'applicazione dell'ultimo comma art. 26 legge n. 298/1974 non si puo' non rilevare la portata solo apparentemente interpretativa ma sostanzialmente innovativa dell'art. 3 legge n. 334/2001 e la illegittimita' della norma anche alla stregua dell'art. 77 Cost., in considerazione del difetto dei presupposti della necessita' e dell'urgenza legittimanti l'adozione dello strumento del decreto legge. In conseguenza della rilevata non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della norma la cui applicazione condiziona l'esistenza del credito oggetto di ingiunzione, e della conseguente sospensione del processo in corso fino alla decisione della questione da parte della Corte costituzionale, si rende necessario sospendere altresi', in applicazione dell'art. 649 c.p.c., la provvisoria esecutivita' del decreto ingiuntivo opposto.