IL TRIBUNALE

    Nella causa iscritta al n. 63020 r.g. dell'anno 2001 promossa da:
Agripacking  S.r.l.,  elettivamente domiciliata in Roma, viale Regina
Margherita,  262, presso lo studio dell'avv. Nicola Giancaspro che la
rappresenta  e difende anche disgiuntamente con gli avv. G. Dore e A.
De  Giudici  del foro di Cagliari, giusta procura a margine dell'atto
di citazione;
    Nei confronti di: Sarda Express S.r.l., elettivamente domiciliata
in  Roma,via  Gregorio  VII  n. 396,  presso  lo  studio dell'avv. A.
Giuffrida che la rappresenta e difende giusta procura a margine della
comparsa di risposta;
    Ha emesso la seguente ordinanza.
    Agripacking  S.r.l. con atto di citazione notificato il 4 ottobre
2001 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 8963 emesso dal
Tribunale  di  Roma  il  7 giugno  2001 in favore della Sarda Express
S.r.l. per l'importo di L. 43.068.912, oltre interessi legali e spese
di procedura.
    La   somma  oggetto  del  decreto  ingiuntivo  e'  il  saldo  del
corrispettivo che Sarda Express, quale vettore, chiede ad Agripacking
per  prestazioni  di  trasporto  intermodale  (terrestre e marittimo)
eseguite  nel  periodo  dal  1  aprile  1998 al 2 agosot 2000, avendo
Agripacking  corrisposto  compensi  inferiori  ai minimi inderogabili
delle  tariffe  obbligatorie  istituite  dalla  legge  n. 298/1974  e
successive  modifiche, come da fatture emesse dalla ricorrente per un
imponibile  complessivo  di L. 89.150.000, al netto di i.v.a., mentre
la  somma  da  corrispondere  avrebbe dovuto essere, sulla base delle
tariffe  in vigore, di L. 125.040.760, sempre al netto di i.v.a. Sono
altresi'  oggetto  di ingiunzione gli interessi legali maturati sulla
somma  suddetta dal 40o giorno dal ricevimento delle singole fatture,
ex  art. 11  d.m.  18 novembre  1982.  Il decreto ingiuntivo e' stato
munito  della  clausola di provvisoria esecutivita', sul presupposto,
tra  gli  altri,  del  visto  tariffario  sui  conteggi  da parte del
Ministero dei trasporti e della navigazione ottenuto dalla ricorrente
ex art. 4 legge n. 162/1993.
    A  fondamento  dell'opposizione Agripacking deduce: l'inesistenza
del  visto ex art. 4 legge n. 162/1993, perche' rilasciato in difetto
dei presupposti di legge (emissione di lettere di vettura integrative
e  fatture  per le somme integrative richieste) e in forma diversa da
quella   prevista   dalla  circolare  ministeriale  n. 1867/1994;  la
nullita'  del  contratto  di trasporto perche' non stipulato in forma
scritta ex art. 26 legge n. 298/1974 con conseguente inapplicabilita'
del  sistema  di tariffe a forcella; la incompatibilita' con le norme
comunitarie  (artt. 5,  85,  92,  93 Trattato, nonche' Regolamento CE
n. 4058/89)  del  sistema di tariffe minime obbligatorie, e del detto
sistema interpretato nel senso che la tariffa minima sia obbligatoria
anche  nel  caso di violazione da parte del vettore degli obblighi di
informazione del mittente e del destinatario; la erronea applicazione
ai  trasporti  eseguiti  dei  criteri  tariffari  di  legge  e quindi
l'erroneita' nel merito dei conteggi.
    L'opponente  conclude  chiedendo la sospensione della provvisoria
esecutivita' del decreto ingiuntivo opposto e la revoca dello stesso.
Si  e'  costituita  in  giudizio  la Sarda Express la quale contrasta
tutte   le  eccezioni  di  controparte,  rilevando,  in  ordine  alla
eccezione di nullita' del contratto ex art. 26 legge n. 298/1974, che
la   questione   deve   ritenersi   superata   in  conseguenza  della
interpretazione  autentica  della  norma  data  dal d.l. n. 256/2001,
convertito  nella  legge  n. 334/2001,  nel  senso  di  escludere  la
obbligatorieta'  della  forma  scritta  al  fine  della validita' del
contratto.  La  Sarda  Express  chiede  quindi  in via preliminare il
rigetto  della  istanza di sospensione della provvisoria esecutivita'
del   decreto   ingiuntivo   opposto   e   nel   merito   il  rigetto
dell'opposizione.
    Alla  prima  udienza  di  comparizione delle parti l'opponente ha
rilevato  che  l'art. 3 legge n.334/2001 e' oggetto di piu' ordinanze
di rimessione alla Corte costituzionale per contrasto con gli artt. 3
e 77 Cost. ed ha sollevato a sua volta la questione di illegittimita'
della  norma;  all'udienza ex art. 183 c.p.c. Agripacking ha ribadito
l'eccezione,  insieme  alla  domanda di sospensione della provvisoria
esecutivita'   del   decreto   ingiuntivo.  L'opposto  ha  contestato
l'eccezione e l'istanza ex art. 649 c.p.c. ed ha chiesto assegnazione
dei  termini di cui all'art. 183 ultimo comma c.p.c. Il giudice si e'
riservato di provvedere con separata ordinanza.
    Sciolta  quindi la riserva presa all'udienza suddetta, si osserva
quanto segue.
    La  prima, in ordine logico, delle questioni preliminari poste da
parte  opponente  e'  quella relativa al contrasto con il Trattato di
Roma  del sistema di tariffe minime obbligatorie, e del detto sistema
interpretato  nel  senso che la tariffa minima sia obbligatoria anche
nel  caso  di  violazione  da  parte  del  vettore  degli obblighi di
informazione del mittente e del destinatario.
    Sulla  questione  della  compatibilita' della normativa nazionale
disciplinante  le tariffe a forcella con il Trattato C.E., si e' gia'
pronunciata  la  Corte  di  Giustizia CEE con le sentenze n. 12/1982,
n. 694/1995  e  n. 697/1998,  citate da parte opposta, nelle quali si
afferma  che  il  contrasto  non  sussiste in quanto il sistema delle
tariffe  a  forcella ha la funzione di prevenire l'abuso di posizione
dominante  o  la  concorrenza  rovinosa in conformita' ai principi di
equilibrio  nella  concorrenza e lealta' negli scambi garantiti dalla
Comunita'.  Per  tali  ragioni  si  deve  ritenere quindi ex art. 187
c.p.c.   che   tutte  le  dedotte  incompatibilita'  della  normativa
nazionale  del  settore  autotrasporti  con  la normativa comunitaria
possano essere utilmente decise unitamente al merito della causa.
    Quanto  alla dedotta illegittimita' costituzionale, per contrasto
con  gli  artt. 3  e  77,  Cost.,  dell'art. 3  legge n. 334/2001, di
conversione    del   d.l.   n. 256/2001,   la   questione   sollevata
dall'opponente  e'  certamente  rilevante,  poiche'  il  contratto di
trasporto  per  cui  e'  causa  non e' stato concluso per iscritto, e
quindi  il  giudizio  sulla  validita'  o meno del contratto, e della
conseguente applicabilita' o meno del regime tariffario obbligatorio,
non puo' prescindere dall'applicazione della norma suddetta.
    L'art. 3  cit.,  recita  "l'ultimo comma dell'art. 26 della legge
6 giugno  1974  n. 298, come modificato dall'art. 1 del decreto legge
29 marzo   1993  n. 92,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge
27 maggio  1993  n. 162,  si  interpreta  nel  senso  che la prevista
annotazione  sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi
agli   estremi  dell'iscrizione  all'albo  e  dell'autorizzazione  al
trasporto  di  cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonche'
la  conseguente nullita' del contratto privo di tali annotazioni, non
comportano  l'obbligatorieta'  della  forma  scritta del contratto di
trasporto previsto dall'art. 1678 c.c., ma rilevano soltanto nel caso
in  cui  per  la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la
forma scritta".
    A  sua  volta  l'ultimo  comma  dell'art. 26  legge  n. 298/1974,
aggiunto dalla legge n. 162/1993, di conversione del d.l. n. 82/1993,
recita:  "ai  fini  di  cui  al  presente  articolo, al momento della
conclusione  del  contratto  di  autotrasporto  di  cose per conto di
terzi, a cura di chi effettua il trasporto, sono annotati nella copia
del  contratto  di  trasporto  da  consegnare al committente, pena la
nullita'   del   contratto  stesso,  i  dati  relativi  agli  estremi
dell'attestazione  di  iscrizione  all'albo  e dell'autorizzazione al
trasporto  di  cose  per  conto  di  terzi  rilasciati dai competenti
comitati".  Tale  norma  e'  sempre  stata oggetto di interpretazione
uniforme  da  parte della giurisprudenza, come previsione della forma
scritta  quale  requisito di validita' del contratto di autotrasporto
cose  per  conto  terzi,  con conseguente inapplicabilita' del regime
tariffario  ai  contratti  stipulati  in  forma orale (Pretore Torino
30 dicembre 1997 Ital S.r.l./Fodera'; Pretore Firenze 6 novembre 1997
Fin  Al  /Ravot).  Tale  interpretazione  non  e'  in  contrasto  con
l'art. 1350  c.c., in quanto e' riconducibile al n. 13 dell'art. 1350
cit.  che chiude l'elencazione attraverso il rinvio a "gli altri atti
specialmente indicati dalla legge".
    L'art. 3  legge  n. 334/2001, prevede, con effetto retroattivo in
conseguenza  della  dichiarata  funzione  interpretativa,  che  nella
stipulazione di un contratto di autotrasporto cose per conto terzi le
parti  possano  adottare  indifferentemente la forma orale o scritta,
ma,  soltanto  in quest'ultimo caso, il contratto non sara' valido se
non   contiene   "l'indicazione   dei   dati  relativi  agli  estremi
dell'attestazione  di  iscrizione  all'albo  e dell'autorizzazione al
trasporto  di  cose  per  conto  di  terzi  rilasciati dai competenti
comitati".  E'  evidente  la ingiustificata disparita' di trattamento
tra  le parti dei contratti scritti ed orali, e la contraddittorieta'
intrinseca  di  una  norma  che  prevede  una  sanzione, quella della
nullita'  del  contratto,  per  l'inosservanza  di  formalita' la cui
adozione  e'  tuttavia rimessa alla libera scelta delle parti. Ne' si
possono  condividere  le  considerazioni di parte opposta, secondo le
quali, dal momento che la finalita' dell'art. 26 legge n. 298/1974 e'
solamente  quella  di evitare e reprimere il fenomeno dell'abusivismo
nel  settore degli autotrasporti, le formalita' richieste dall'ultimo
comma dell'art. 26 cit. sono sostituite, per i contratti stipulati in
forma  orale,  dall'obbligo  del  vettore di informare la controparte
comunicandole  gli estremi dell'attestazione di iscrizione all'albo e
dell'autorizzazione  al trasporto di cose per conto terzi. Infatti la
prescrizione  di  un  requisito  formale,  sanzionata  dalla nullita'
contrattuale,  non  e' equiparabile ad un obbligo di informazione che
puo'  essere  assolto  in qualunque modo e in qualunque modo provato,
sicche'  ne deriva disparita' di trattamento dei contraenti nelle due
ipotesi, di contratto scritto o orale.
    Infine,     in    difetto    di    contrasto    giurisprudenziale
nell'applicazione  dell'ultimo comma art. 26 legge n. 298/1974 non si
puo'  non  rilevare  la portata solo apparentemente interpretativa ma
sostanzialmente   innovativa   dell'art. 3  legge  n. 334/2001  e  la
illegittimita'  della norma anche alla stregua dell'art. 77 Cost., in
considerazione   del  difetto  dei  presupposti  della  necessita'  e
dell'urgenza  legittimanti  l'adozione  dello  strumento  del decreto
legge.
    In  conseguenza  della  rilevata non manifesta infondatezza della
questione   di   legittimita'   costituzionale  della  norma  la  cui
applicazione   condiziona   l'esistenza   del   credito   oggetto  di
ingiunzione,  e  della  conseguente sospensione del processo in corso
fino   alla   decisione   della   questione   da  parte  della  Corte
costituzionale,   si   rende   necessario   sospendere  altresi',  in
applicazione  dell'art. 649  c.p.c.,  la provvisoria esecutivita' del
decreto ingiuntivo opposto.